Accensione luci notturne vano scale senza delibera condominiale

Da circa 1 mese, l’amministratore, ha deciso su richiesta di alcuni condomini, di accendere le luci notturne nel vano scale. Nell’immobile sono presenti 3 pulsanti per piano per l’accensione temporizzata, luci di emergenza e luce autonoma nell’androne. La decisione di non attivare in continuità la luce notturna, fu presa durante una delle prime assemblee condominiali (lo stabile è del 2005). La mia contestazione riguarda: La decisione discrezionale dell’amministratore di dar seguito a richiesta di alcuni condomini senza delibera assembleare. La richiesta sembra sia scaturita dal furto presso un appartamento (non è il primo e non mi risulta che gli altri siano stati compiuti nelle ore notturne). Non mi sembrano ci siano i presupposti della discrezionalità dell’amministratore riguardo alla sicurezza. L’accensione notturna, è stata da me notata, senza avere nessuna notizia preventiva a riguardo. Ho contestato il fatto all’amministratore (ho parlato telefonicamente con un impiegata) ed ho chiesto di essere richiamato per avere un riscontro sulle decisioni prese, ma dubito sarà fatto. Vorrei conoscere il vostro parere e l’indicazione delle attività da svolgere per salvaguardare i miei diritti.
Per ragioni di sicurezza e antinfortunistica la luce delle scale potrebbe dover rimanere accesa, l’amministratore in quanto responsabile della sicurezza delle parti comuni condominiali, se ritiene che ne sussistano i presupposti, può decidere di lasciare un’illuminazione adeguata e sempre disponibile.

Potresti chiedere che siano utilizzate lampadine a basso consumo, oppure essendo accese durante la notte soltanto per i pianerottoli che temono furti e non di utilità per il tuo pianerottolo che potrebbe decidere di rimanere spento chiedere che non ti siano addebitate, vedi sentenza cassazione civile sulla ripartizione delle medesime.

Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, l’illuminazione scale così come la pulizia rientrano ” nelle spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all’uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall’art. 1123, comma secondo, c.c.”

Ermanno Baldini: Ci sono già quelle che ho chiamato luci di emergenza, a basso consumo. Per questo non comprendo che ragioni ci possano essere relativamente alla sicurezza.

Michela Salerno: In quel caso sono dubbie. Potresti chiedere una differente ripartizione come diceva Renzo.