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Scheda 02
Scheda pratica · Assemblea e amministratore

Le maggioranze in assemblea: convocazione, quorum e impugnazione

Convocazione, quorum e maggioranze dell'assemblea, e il termine di trenta giorni per impugnare le delibere.

A cura della redazione Pubblicata il 20 ottobre 2026 Verificata il 20 ottobre 2026 Lettura 3 min Fonti 3

Una delibera è valida solo se l’assemblea è stata convocata e costituita nel modo giusto e se ha raccolto la maggioranza richiesta. Questa scheda mette in fila le regole su convocazione, quorum e impugnazione.

In questa pagina · 5 sezioni
  1. Come si convoca l’assemblea
  2. Quando l’assemblea è valida
  3. Le maggioranze rafforzate
  4. Altre regole sulla validità
  5. Come si impugna una delibera

Come si convoca l’assemblea

L’avviso di convocazione, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno, va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Indica il luogo e l’ora della riunione oppure, se è prevista in videoconferenza, la piattaforma elettronica e l’ora (art. 66 disp. att., terzo comma).

In caso di convocazione omessa, tardiva o incompleta degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o degli assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno solare della prima (art. 66 disp. att.).

L’assemblea straordinaria può essere convocata dall’amministratore quando lo ritiene necessario o quando ne fanno richiesta almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Se trascorrono inutilmente dieci giorni dalla richiesta, questi condòmini possono convocarla direttamente (art. 66 disp. att., primo comma).

La partecipazione in videoconferenza è possibile anche se il regolamento non la prevede, previo consenso della maggioranza dei condòmini (art. 66 disp. att., ultimo comma).

Quando l’assemblea è valida

Prima convocazioneSeconda convocazione
Assemblea costituitaIntervengono condòmini che rappresentano i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominioIntervengono condòmini che rappresentano almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti
Delibera validaMaggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificioMaggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio

La seconda convocazione si tiene in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima (art. 1136, terzo comma).

Le maggioranze rafforzate

Devono sempre essere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio le deliberazioni che riguardano la nomina e la revoca dell’amministratore, le liti attive e passive su materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, la ricostruzione dell’edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità, e quelle indicate negli articoli 1117-quater, 1120 secondo comma, 1122-ter e 1135 terzo comma (art. 1136, quarto comma).

Le deliberazioni indicate dall’art. 1120, primo comma, e dall’art. 1122-bis, terzo comma, richiedono la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio (art. 1136, quinto comma).

Altre regole sulla validità

L’assemblea non può deliberare se non risulta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni si redige processo verbale, da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore (art. 1136, sesto e settimo comma).

Come si impugna una delibera

Art. 1137, secondo comma, codice civile

«Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.»

La delibera è obbligatoria per tutti i condòmini. L’azione di annullamento non ne sospende l’esecuzione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria (art. 1137, primo e terzo comma).

Riferimenti

  1. Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 1136. Testo: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1136.html
  2. Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 1137. Testo: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1137.html
  3. Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318), art. 66. Testo: https://www.brocardi.it/disposizioni-per-attuazione-del-codice-civile/capo-i/sezione-iii/art66.html
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