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Scheda 03
Scheda pratica · Spese e ripartizione

Il condomino moroso: decreto ingiuntivo e sospensione dei servizi

Come si recuperano i contributi non pagati: decreto ingiuntivo, sospensione dei servizi, subentro di chi compra.

A cura della redazione Pubblicata il 20 ottobre 2026 Verificata il 20 ottobre 2026 Lettura 2 min Fonti 2

Quando un condòmino non paga i contributi, la legge indica all’amministratore i tempi e gli strumenti per recuperare le somme. Questa scheda riassume l’articolo 1129 del codice civile e l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione.

In questa pagina · 7 sezioni
  1. Il termine di sei mesi
  2. Il decreto ingiuntivo
  3. La sospensione dei servizi
  4. I creditori del condominio
  5. Chi compra e chi vende
  6. In sintesi
  7. Approfondimenti

Il termine di sei mesi

Art. 1129, nono comma, codice civile

«Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.»

Il decreto ingiuntivo

Per riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (art. 63 disp. att., primo comma).

La sospensione dei servizi

Se la mora nel pagamento dei contributi si è protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63 disp. att., terzo comma). La norma non elenca i servizi: il criterio è che possano essere goduti separatamente dai singoli condòmini.

I creditori del condominio

L’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini (art. 63 disp. att., primo e secondo comma).

Chi compra e chi vende

Chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto (art. 63 disp. att., quarto e quinto comma).

In sintesi

  1. Riparto approvato. Il decreto si basa sullo stato di ripartizione approvato dall’assemblea.
  2. Sei mesi per agire. Dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è esigibile, salvo dispensa dell’assemblea.
  3. Decreto immediatamente esecutivo. Anche se il condòmino fa opposizione e senza autorizzazione dell’assemblea.
  4. Sospensione dei servizi separabili. Dopo un semestre di mora.

Questa scheda ha carattere informativo. Per un caso concreto, per esempio la verifica del riparto o la scelta dei servizi da sospendere, serve il parere di un professionista.

Approfondimenti

Riferimenti

  1. Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 1129. Testo: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1129.html
  2. Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318), art. 63. Testo: https://www.brocardi.it/disposizioni-per-attuazione-del-codice-civile/capo-i/sezione-iii/art63.html
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