Privacy nel Condominio ed oneri in capo all’amministratore


In questo articolo analizzeremo le responsabilità e gli aspetti pratici di tutela della privacy in capo all’amministratore di condominio.

La cosìdetta privacy o riservatezza è regolamentata dal D.lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) e dalla Legge n. 220/2012 che riconoscono il diritto di ciascuno di essere informato in merito al trattamento dei propri dati.

L’art. 31 „Obbblighi di sicurezza“ del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sancisce che i Titolari del Trattamento dei dati (nel nostro caso gli Amministratori di Condominio) sono tenuti a trattare i dati personali in maniera che:

„I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.“
L’art 34 sancisce quali siano le misure minime da adottare nel caso di trattamento con strumenti elettronici mentre l’articolo 35 regola il trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici.

Le misure minime nel caso di trattamento con strumenti elettronici sono tra le altre l’utilizzo di autenticazione informatica, di adozione di un sistema di autorizzazione, di gestione delle credenziali, di protezione dei dati da accessi non consentiti, di utilizzo di cifratura o di codici identificativi nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

L’amministratore non e tenuto a chiedere il consenso dei condòmini al trattamento dei dati necessari all’adempimento del proprio mandato, l’articolo 12 „Casi di esclusione del consenso“ della legge 675/96 alla lettera a e b infatti recita:

Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/28335

L’amministratore tuttavia è tenuto alla redazione e pubblicazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’art. 13 „Informativa“ del D.Lgs. 196/2003.

L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
Visto l’onere di dover monitorare eventuali subentri di Condòmini ed inquilini e notificare l’informativa sulla privacy è prevalsa l’interpretazione secondo cui è necessario predisporre apposita procedura web e riportare l’indirizzo di quest’ultima su fatture e comunicazioni ai condomini.

La procedura web consisterà in una pagina web nel sito dell’amministratoe in cui inserendo il codice fiscale del condominio o il nome del condominio sarà possibile visualizzare ed estrarre copia dell’informativa.

modulo scaricamento informativa sulla privacy da sito web condominiale

Tale funzionalità, ormai presente su quasi tutte le piattaforme di pubblicazione condominiale permette di ottemperare ai requisiti specifici dell’art 13.