Regolamento Condominiale del Codice Civile, Regole Parti Comuni

Quando si vive in condominio, bisogna conoscere bene quali sono gli specifici doveri da osservare,quali i diritti e soprattutto dove inizia e finisce il concetto di proprietà privata. Il regolamento di condominio risponde a tutti questi interrogativi, in quanto disciplina l’uso delle parti comuni, nonché la tutela e il decoro dell’edificio e la ripartizione delle spese condominiali.
Fermo restando che un regolamento condominiale diventa obbligatorio quando il numero degli inquilini è superiore a dieci, qualora i condomini fossero meno, spetta a loro dettare le regole per una convivenza civile, soprattutto per quanto riguarda le parti comuni. Cosa dice la legge?

Indice:

Le regole condominiali principali del codice civile

Dal momento che la maggior parte delle controversie si verificano per problemi riguardanti il concetto di parte comune, cecheremo di mettere nero su bianco che cosa si intende per “parti comuni” all’interno di un condominio e quali sono le regole del codice civile che disciplinano i diritti e i doveri dei condomini sulle quelle di maggior interesse.

Nell’art. 1117 del c.c., è specificato che per parte comune si intendono i beni di proprietà di tutti i condomini, indispensabili per l’esistenza stessa del condominio. Sono parti comuni, quindi, il suolo, i pilastri, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili e le facciate. Rientrano in questa categoria, se presenti, anche la portineria, i sottotetti, la lavanderia e gli stenditoi, oltre agli ascensori, i pozzi, i vari impianti e i sistemi centralizzati. Secondo il codice civile, tutti i condomini sono obbligati a contribuire alle spese per la manutenzione di queste parti. La legge prevede anche che il singolo condomino possa apportare delle modifiche, a proprie spese, per migliorare un bene, a patto che non ne impedisca la fruizione agli altri.

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L’art.1118 del codice civile stabilisce che ogni condomino ha diritto all’utilizzo delle parti comuni in maniera proporzionale al valore dell’immobile che possiede. Se tale valore non è specificato, allora il diritto viene calcolato in millesimi.

Parti comuni: il tetto e il lastrico

Il tetto e il lastrico solare servono a coprire e riparare l’edificio condominiale. Poichè differiscono dal punto di vista del profilo architettonico, la ripartizione delle spese potrebbe variare per ciascun condomino. Se il loro utilizzo non è comune a tutti, chi ne ha l’utilizzo esclusivo pagherà un terzo delle eventuali spese.

Il parcheggio

Anche le aree destinate al parcheggio fanno parte dei beni comuni. Ne esistono di diverse tipologie: ci sono i parcheggi delimitati da strisce, quelli liberi o i box auto. La natura di ciascun parcheggio dipende da quanto è stato stabilito al momento della costruzione dell’immobile. Qualora i parcheggi risultassero insufficienti a contenere le macchine, la legge stabilisce che si dovrà optare per dei turni, di modo che tutti i condomini possano usufruire degli spazi comuni.

Scale e pianerottolo

Le scale sono considerate delle parti comuni, poiché collegano le varie parti dell’edificio, ma la proprietà di ciascun condomino è limitata a quelle di pertinenza. Lo stesso discorso vale per il pianerottolo, soprattutto per quelli all’ultimo piano: essendo parte delle scale, sono di natura condominiale a tutti gli effetti.

Antenna Centralizzata

Stesso discorso per le antenne centralizzate, ovvero gli apparecchi delle telecomunicazioni fruibili a tutti i condomini. Tutte le spese di routine e le spese straordinarie (interventi extra alle antenne, alle parabole sul tetto del condominio) verranno ripartire tra i condomini. Se vuoi consultare il listino prezzi di un installatore parabole sky che generalmente opera su i condomini a Roma, segui il link.

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